IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art.  19  della  legge  28 luglio  1999,  n. 266, il quale
definisce  le  procedure  per  la  perequazione  dei  trattamenti del
personale  di  cui  all'art. 24, commi 5 e 6, del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni e integrazioni,
demandando   alla   legge   finanziaria  per  il  triennio  2000-2002
l'indicazione  dell'ammontare  delle risorse disponibili per ciascuno
degli esercizi considerati;
  Visto  l'art. 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il
quale,  per  le  finalita'  di  cui all'art. 19 della legge 28 luglio
1999,  n.  266, ha determinato in L. 100 miliardi, per ciascuno degli
anni  del  triennio 2000-2002, la somma da utilizzare nell'ambito dei
procedimenti  negoziali per il personale della carriera diplomatica e
prefettizia  e,  ai  sensi  del  comma 4 del medesimo art. 19, per il
personale dirigente delle Forze armate e dei Corpi di polizia;
  Tenuto  conto  che  e'  stata  definita  da parte del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, di concerto
con   il   Dipartimento   della   funzione   pubblica,   sentite   le
Amministrazioni  interessate, la ripartizione delle risorse stanziate
dall'art. 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e che e'
necessario  stabilire,  ai  sensi del quarto comma dell'art. 19 della
legge  n.  266/1999,  i  criteri,  l'ammontare  e le decorrenze degli
emolumenti  da  attribuire  con  il  provvedimento di cui all'art. 2,
comma  5,  della  legge  6 marzo  1992,  n.  216, ai colonnelli ed ai
brigadieri  generali  delle  Forze  armate  nonche'  ai gradi ed alle
qualifiche   corrispondenti  dei  Corpi  di  polizia  ad  ordinamento
militare e civile;
  Rilevato  che  il richiamato provvedimento di cui all'art. 2, comma
5, della legge n. 216/1992, e' da ritenere ormai sostituito da quello
previsto dall'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
cosi'  come  gia'  provveduto  con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei Ministri 27 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 201 del
29 agosto   2000)   per  l'adeguamento  annuale  delle  categorie  di
personale non contrattualizzate;
  Considerato  che,  ai sensi dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1997,
n.  334,  il  riequilibrio  del  trattamento  economico dei dirigenti
civili  e  militari  non  contrattualizzati  deve  essere  realizzato
secondo  i  criteri  individuati  all'art. 1, comma 2, della medesima
legge  e che tra i predetti criteri va applicato quello relativo agli
effetti pensionistici;
  Sentite le amministrazioni interessate;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio
2000,  con  il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. prof.
Franco  Bassanini,  e' stato delegato, tra l'altro, "ad esercitare le
funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative,
anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione
attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei
Ministri,  relative  al  lavoro  pubblico" e "... tutte le competenze
attribuite  dalla  legge  direttamente  al Ministro e al Dipartimento
della funzione pubblica";
  Sulla  proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
                              Decreta:
  1.  Ai  colonnelli  ed  ai  brigadieri  generali delle Forze armate
nonche'  ai  gradi  ed  alle  qualifiche  corrispondenti dei Corpi di
polizia  ad  ordinamento militare e civile e' attribuito, a decorrere
dal   1o gennaio  2000,  un'indennita'  perequativa  determinata  nei
seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
    a) L.  12.600.000  per  il  personale  con il grado di brigadiere
generale o grado o qualifica corrispondente;
    b) L.  8.100.000  per  il  personale con il grado di colonnello o
grado o qualifica corrispondente.
  2.  L'indennita'  perequativa,  da  erogare utilizzando quota parte
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, comma 2, della legge
23 dicembre  1999,  n.  488,  compete esclusivamente al personale che
riveste  i gradi o le qualifiche indicate al comma 1, e' pensionabile
ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  503,  e  non  produce  effetti  ai fini della
determinazione  dell'indennita'  di ausiliaria e dell'attribuzione di
qualsiasi   altro   beneficio   economico  per  promozione  e  scatti
conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.
    Roma, 3 gennaio 2001


                    p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                      Bassanini


p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
  e della programmazione economica
             Solaroli
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2001
Ministeri istituzionali, Registro n. 1, foglio n. 223